Il Portale della Dichiarazione F-gas continuerà a garantire l’accesso alle aree di lavoro esistenti ma per la sola consultazione e recupero dello storico. Saranno invece impossibili le seguenti operazioni:

  • la registrazione di nuovi utenti,
  • l’inserimento di nuove dichiarazioni con riferimento agli anni 2012-2017.

In sostituzione dell’obbligo “Dichiarazione F-gas” è stata istituita una Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) a cui gli addetti di settore, cioè venditori di f-gas, frigoristi, installatori e manutentori, dovranno inviare, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gasdelle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

La gestione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e della Banca Dati sarà curata dalle Camere di Commercio dei comuni capoluogo di Regione (per Bologna, riferimento è Ufficio Ambiente della CCIAA, E-mail: ambiente@bo.camcom.it).

Dalla data di piena efficienza della Banca Dati (probabilmente dopo il 24 settembre 2019) sarà possibile ai detentori delle apparecchiature consultare e documentare tutte le attività registrate dai soggetti abilitati in relazione alle proprie attrezzature ed impianti.

Stante l’obbligo di costante aggiornamento della Banca Dati il mantenimento del registro dell’impianto da parte del detentore dell’apparecchiatura perderà ogni significato (si consiglia ovviamente di conservarlo a documentazione dello storico).

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