DETRAZIONE FISCALE DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECOBONUS)
 La  Legge di Stabilitàha prorogato fino al 31 dicembr2020 l’Ecobonus per la riqualificazione energetica di edifici e abitazioni, rivolto anche a chi sostituisce l’impianto esistente con uno a pompa di calore.L’installazione di impianti a pompa di calore può infatti beneficiare di due tipologie di detrazioni fiscali: per il risparmio energetico (65%)  e per le ristrutturazioni edilizie(50%). Le due detrazioni richiedono differenti condizioni di installazione degli impianti; hanno anche iter burocratici distinti.
Riqualificazione energetica Bonus -65%

detrazioni fiscali

Le detrazioni fiscali del 65% si possono applicare a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento.
Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per accedere alle detrazioni è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.
Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a specifiche tabelle (vedi allegato H del Decreto Edifici da pag. 27), indicate dall’Agenzia delle Entrate, i cui valori minimi di prestazione dipendono dal tipo di pompa di calore che viene scelta.

detrazioni fiscali

Non godono di agevolazioni le installazioni su edifici che non siano già provvisti di impianto di riscaldamento, né l’aggiunta di split a pompa di calore ad integrazione di un impianto di riscaldamento esistente.

Dal 2018 anche gli  apparecchi ibridi per il riscaldamento, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, possono beneficiare dall’Ecobonus del 65%.

Ristrutturazione edilizia Bonus Casa -50%

incentivi ristrutturazione

Se l’intervento effettuato non rientra nelle condizioni richieste per accedere alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica, si può valutare la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, definita al 50% (Bonus Casa). A differenza del 65%, questa detrazione è applicabile solamente a spese per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali. Nella lista degli interventi agevolabili indicata dall’Agenzia delle Entrate non compare la voce specifica per le pompe di calore; si può però farle rientrare nella categoria “caloriferi e condizionatori”, per la quale è prevista la condizione che l’opera sia finalizzata al risparmio energetico. A partire dal 2018 è necessario compilare anche il portale ENEA per la trasmissione dei dati necessari a ottenere la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energiabonuscasa2019.enea.it (per interventi conclusi nel 2019).

Leave a Comment